Circolare 557 pas 10880 129825 del 22/11/2007

Legge 8 luglio 1998, n. 230 (agg.nov.2013)

 

Circolare della Commissione Gestione Sezioni del 21 novembre 2005
Oggetto: Iscrizione presso TSN degli obiettori di coscienza.

Essendo pervenuti recentemente numerosi quesiti circa la possibilità d'iscrizione presso le Sezioni TSN di obiettori di coscienza e le attività che questi possono svolgere una volta iscritti nelle stesse, con la presente si intende fare un punto della situazione relativamente alla questione in oggetto.
. La normativa di riferimento la Legge 08 luglio 1998, n. 230, pubblicata nella G.U. n.163 del 15.07.1998 che, all'art. 15, comma 6, vieta a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, di detenere ed usare armi da guerra ed armi comuni da sparo, ad eccezione delle armi previste dall'art. 2 della Legge 110/75 primo comma lettera h) "le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890" e con l'ulteriore eccezione delle armi indicate dall'art. 2 della Legge 110/75 terzo comma, (modificato dall'art.1 della Legge n. 362 del 21/02/90) e cioè "le armi denominate da bersaglio da sala o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte". . Gli obiettori di coscienza quindi, possono iscriversi alle Sezioni del Tiro a segno previa presentazione della documentazione prescritta per tutti gli altri soci; . all'atto dell'iscrizione dovranno sottoscrivere la dichiarazione di aver prestato servizio civile sostitutivo, impegnandosi pertanto a frequentare il corso d'accertamento di abilità tecnica al tiro (e solo per loro, la parte pratica del corso dovrà essere eseguita usando esclusivamente armi ad aria o a gas compressi); . dovranno inoltre impegnarsi ad utilizzare gli impianti e le attrezzature della Sezione con le restrizioni imposte dall'articolo 15 comma 6 della legge n. 230, 08 luglio 1998 (vedi sopra).

E' chiaro che possono utilizzare tutte le armi ad aria o a gas compressi e non solo quelle inferiori a 7,5 joule a ridotta capacità offensiva liberalizzate della Legge 21.12.1999, n. 526 e regolamentate dal successivo Decreto n. 362 del 09 agosto 2001. Come è chiaro che possono utilizzare tutte le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 anche a più colpi e non solo quelle monocolpo liberalizzate della Legge 21.12.1999, n. 526 e regolamentate dal successivo Decreto n. 362 del 09 agosto 2001.

Per quanto riguarda le armi ad avancarica gli obiettori possono utilizzarle unicamente presso quelle sezioni che detengono polvere nera destinata alla cessione per uso ai soci in quanto loro, difficilmente possono ottenere un titolo d'acquisto per approvvigionarsi autonomamente di polvere nera.


Dipartimento Della Pubblica Sicurezza Ufficio Per L'amministrazionegenerale
CIRCOLARE - 557/PAS.10880-12982(5)

Roma, 22 novembre 2007
OGGETTO: obiettori di coscienza; modifica della legge 230/98.


AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI


Come è noto,dal 6 settembre 2007 è entrata in vigore la legge 2 agosto 2007, nr. 130, con la quale sono state apportate sostanziali modifiche alla legge nr.230,dell'8 luglio 1998, in materia di obiezione di coscienza.
In particolare, il nuovo testo dell'art. 15 consente ora,a coloro che sono stati ammessi a prestare il servizio civile,di detenere ed usare le armi ed i materiali esplodenti "non dotati di significativa capacità offensiva"che verranno individuati con un apposito Decreto del Ministro dell'Interno.
L'art. 17 ter, inoltre, ha previsto la possibilità, per chi ne faccia richiesta e trascorsi 5 anni dalla prestazione del servizio civile, di ottenere, da parte deirufficio Nazionale per il Servizio Civile"un apposito provvedimento di revoca dello status di "obiettore" Tale provvedimento consente di rimuovere i divieti posti in materia di armi ed esplosivi di cui al predetto art. 15.
Tanto premesso, per chiarire i numerosi dubbi sull'applicazione della norma qui espostisi rappresenta che,nelle more dell'emanazione del previsto decreto,a parere di quest'Ufficio appare possibile consentirla favore degli obiettori di coscienza che non abbiano ottenuto la prevista revoca dello status, la detenzione e l'uso delle sole armi a modesta capacità offensiva individuate dal D.M. 362/2001, mentre, per tutti coloro che esibiranno la "presa d'atto" rilasciata dal citato Ufficio, le SS.LL potranno procedere al rilascio delle richieste licenze in materia di armi o esplosivi,ferma restando la verifica di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente.


Per il Capo della Polizia
IL DIRETTORE
L'Ufficio per L'Amministrazione Generale
(CAZZELLA)

 


N. 00843/2006 REG.SEN.
N. 00193/2005 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 00193 del 2005, proposto da:
XXXX xxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale

contro

la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, ed il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;


per l'annullamento
del provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005, avente ad oggetto diniego della revoca dello status di obiettore di coscienza, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa;
Vista la propria ordinanza 23 marzo 2005, n. 208;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/02/2006, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. XXXXX xxxxxxx, dopo aver svolto il servizio civile sostitutivo di cui all’art. 1 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 nel periodo dal 21.8.1990 al 21.8.1991, ha intrapreso l’attività lavorativa di agente di polizia municipale presso il Comune di San Severino Marche.
Recentemente, avendo mutato le proprie precedenti opinioni, è pervenuto al convincimento dell’assoluta necessità che ogni Stato sia dotato di un proprio apparato difensivo e come tale debba essere protetto dai propri cittadini.
Pertanto, con istanza in data 15.11.2004, ha chiesto la revoca del provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, anche in ragione della necessità di dotarsi dell’arma di ordinanza per svolgere in maniera adeguata la propria attuale attività lavorativa.
Tuttavia l’istanza è stata respinta dal Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con provvedimento , prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005, sul rilievo che “il Consiglio di Stato, con parere n. 10425/04 espresso nell’Adunanza del 28.9.2004, ha ritenuto che l’attuale normativa non consenta l’adozione del provvedimento di revoca dello status di obiettore nei confronti di coloro che abbiano già svolto e completato il servizio civile”.
Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato, con atto notificato il 18.2.2005, depositato l’8.3.2005, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, articolate in cinque distinti motivi.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa, che hanno dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 23 marzo 2005, n. 208, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
DIRITTO
1.- Il ricorso deve essere accolto, risultando, fondate, ed assorbenti, le censure di violazione dell’art. 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 con esso dedotte.
Non ignora il Collegio che l’atto impugnato è stato emanato uniformandosi al parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10425/04; il Collegio ritiene peraltro di aderire alle conclusioni cui è pervenuto altro parere espresso dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato (sez. III, n. 964/03), poiché maggiormente aderenti alla “ratio” della vigente normativa, e formulate in maniera più persuasiva.
Ed invero, la L. 8 luglio 1998, n. 230 ha espressamente riconosciuto al cittadino un diritto soggettivo all’obiezione di coscienza, il cui esercizio risulta soltanto subordinato al mero riscontro, da parte dell’Amministrazione, della mancanza delle cause ostative tassativamente indicate dall’art. 2 della legge stessa.
A differenza di quanto avveniva nel vigore della L. 15 dicembre 1972, n. 772 (secondo la quale la decisione sulla domanda di obiezione, di carattere discrezionale, si configurava come concessione di un beneficio ed aveva, quindi, carattere costitutivo), in base alle norme della L. n. 230 del 1998, attualmente vigente, l’intervento dell’Amministrazione ai fini dell’accesso del singolo cittadino al servizio civile, alternativo al servizio militare, si estrinseca attraverso l’adozione di un atto meramente vincolato, che viene posto in essere a seguito di domanda presentata dall’interessato e in base al semplice riscontro dell’assenza delle cause impeditive individuate dalla legge.
In questo contesto, l’intervento dell’Amministrazione nel procedimento in questione ha, unicamente, finalità accertativo – dichiarative della inesistenza, sul piano oggettivo, delle menzionate cause ostative all’esercizio del diritto di obiezione di coscienza, applicandosi in proposito, oltretutto, il meccanismo del silenzio – assenso, in base all’art. 5, comma 2, della legge.
Trattandosi, dunque, di un diritto il cui esercizio è rimesso alla libera disponibilità del titolare, deve conseguentemente ritenersi che, in base ai principi generali in materia e nel rispetto delle forme prescritte, la rinuncia di tale diritto sia ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione.
2.- Aggiungasi, come esattamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che l’atto impugnato si appalesa illegittimo anche in ragione della recente entrata in vigore della L. 23 agosto 2004, n. 226, che nell’ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale ha di fatto abolito il servizio militare obbligatorio, sospendendo le chiamate per l’esercizio del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Allo stato attuale, quindi il provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, di cui alla pregressa normativa, ha perso ogni significato, sicché se non è più necessario ottenere un provvedimento dichiarativo del proprio status di obiettore, non si vedono le ragioni per cui ne debba essere inibita la revoca, ove sussista il mutato convincimento in merito da parte del richiedente.
3.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, restando assorbite le censure non esaminate.
4.- Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 22/02/2006, con l'intervento dei signori:
Vincenzo Sammarco, Presidente
Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore
Liana Tacchi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE


TAR MARCHE - SENTENZA 25 ottobre 2006, n. 842


MASSIMA1. In base alle norme della L. n. 230 del 1998, attualmente vigente, l’intervento dell’Amministrazione ai fini dell’accesso del singolo cittadino al servizio civile, alternativo al servizio militare, si estrinseca attraverso l’adozione di un atto meramente vincolato, che viene posto in essere a seguito di domanda presentata dall’interessato e in base al semplice riscontro dell’assenza delle cause impeditive individuate dalla legge.

2. Essendo l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza rimesso alla libera disponibilità del titolare, deve ritenersi che la rinuncia di tale diritto sia ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione.


CASUS DECISUSIl sig. A.T., dopo aver svolto il servizio civile sostitutivo di cui all’art. 1 della L. 15 dicembre 1972, n. 772, nel periodo dal 14.10.1998 al 14.10.1999, ha intrapreso l’attività lavorativa di agente di polizia municipale chiedendo la revoca del provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza. Avverso il provvedimento di reiezione dell'istanza propone ricorso.


ANNOTAZIONELa rinuncia al diritto di obiezione di coscienza è consentita al titolare non solo in momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione.Questo il principio affermato dai giudici del TAR Marche.


TESTO DELLA SENTENZA
TAR MARCHE - ANCONA - SEZ. I - 25 ottobre 2006 n. 842 - Pres. Sammarco- est. Daniele

 

 

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 00192 del 2005, proposto da:
TINTI Andrea, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

 

contro


la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, ed il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;

per l'annullamento del provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 99863/II/3 del 21.12.2004, avente ad oggetto diniego della revoca dello status di obiettore di coscienza, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa;

Vista la propria ordinanza 23 marzo 2005, n. 207;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/02/2006, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Andrea Tinti, dopo aver svolto il servizio civile sostitutivo di cui all’art. 1 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 nel periodo dal 14.10.1998 al 14.10.1999, ha intrapreso l’attività lavorativa di agente di polizia municipale presso il Comune di Montecalvo di Foglia.

Recentemente, avendo mutato le proprie precedenti opinioni, è pervenuto al convincimento dell’assoluta necessità che ogni Stato sia dotato di un proprio apparato difensivo e come tale debba essere protetto dai propri cittadini.

Pertanto, con istanza in data 29.10.2004, ha chiesto la revoca del provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, anche in ragione della necessità di dotarsi dell’arma di ordinanza per svolgere in maniera adeguata la propria attuale attività lavorativa.

Tuttavia l’istanza è stata respinta dal Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con provvedimento prot. n. 99863/II/3 del 21.12.2004, sul rilievo che “il Consiglio di Stato, con parere n. 10425/04 espresso nell’Adunanza del 28.9.2004, ha ritenuto che l’attuale normativa non consenta l’adozione del provvedimento di revoca dello status di obiettore nei confronti di coloro che abbiano già svolto e completato il servizio civile”.

Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato, con atto notificato il 18.2.2005, depositato l’8.3.2005, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, articolate in cinque distinti motivi.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa, che hanno dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.

Con ordinanza 23 marzo 2005, n. 207, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

DIRITTO

1.- Il ricorso deve essere accolto, risultando, fondate, ed assorbenti, le censure di violazione dell’art. 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 con esso dedotte.

Non ignora il Collegio che l’atto impugnato è stato emanato uniformandosi al parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10425/04; il Collegio ritiene peraltro di aderire alle conclusioni cui è pervenuto altro parere espresso dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato (sez. III, n. 964/03), poiché maggiormente aderenti alla “ratio” della vigente normativa, e formulate in maniera più persuasiva.

Ed invero, la L. 8 luglio 1998, n. 230 ha espressamente riconosciuto al cittadino un diritto soggettivo all’obiezione di coscienza, il cui esercizio risulta soltanto subordinato al mero riscontro, da parte dell’Amministrazione, della mancanza delle cause ostative tassativamente indicate dall’art. 2 della legge stessa.

A differenza di quanto avveniva nel vigore della L. 15 dicembre 1972, n. 772 (secondo la quale la decisione sulla domanda di obiezione, di carattere discrezionale, si configurava come concessione di un beneficio ed aveva, quindi, carattere costitutivo), in base alle norme della L. n. 230 del 1998, attualmente vigente, l’intervento dell’Amministrazione ai fini dell’accesso del singolo cittadino al servizio civile, alternativo al servizio militare, si estrinseca attraverso l’adozione di un atto meramente vincolato, che viene posto in essere a seguito di domanda presentata dall’interessato e in base al semplice riscontro dell’assenza delle cause impeditive individuate dalla legge.

In questo contesto, l’intervento dell’Amministrazione nel procedimento in questione ha, unicamente, finalità accertativo – dichiarative della inesistenza, sul piano oggettivo, delle menzionate cause ostative all’esercizio del diritto di obiezione di coscienza, applicandosi in proposito, oltretutto, il meccanismo del silenzio – assenso, in base all’art. 5, comma 2, della legge.

Trattandosi, dunque, di un diritto il cui esercizio è rimesso alla libera disponibilità del titolare, deve conseguentemente ritenersi che, in base ai principi generali in materia e nel rispetto delle forme prescritte, la rinuncia di tale diritto sia ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione.

2.- Aggiungasi, come esattamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che l’atto impugnato si appalesa illegittimo anche in ragione della recente entrata in vigore della L. 23 agosto 2004, n. 226, che nell’ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale ha di fatto abolito il servizio militare obbligatorio, sospendendo le chiamate per l’esercizio del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Allo stato attuale, quindi il provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, di cui alla pregressa normativa, ha perso ogni significato, sicché se non è più necessario ottenere un provvedimento dichiarativo del proprio status di obiettore, non si vedono le ragioni per cui ne debba essere inibita la revoca, ove sussista il mutato convincimento in merito da parte del richiedente.

3.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, restando assorbite le censure non esaminate.

4.- Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 99863/II/3 del 21.12.2004.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.